Chei del Talpa - Lo statuto
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Statuto del Gruppo Ricerche "Chei del Talpa - Gris -"

Art.1 E' costituito a tempo indeterminato il Circolo culturale denominato "GRUPPO RICERCHE CHEI DEL TALPA" con sede in Montereale Valcellina, frazione Grizzo, Via Mazzini.

Art.2 Esso si propone di favorire la diffusione della cultura in genere. Cura e promuove, in particolare, lo studio e la diffusione della conoscenza della storia, della cultura, della parlata, delle tradizioni locali, ricercandole e raccogliendole soprattutto in loco, i documenti e le testimonianze. Promuove, inoltre, la tutela dell'ambiente.

Art.3 Esso intende perseguire tali scopi con:

a) organizzazione di conferenze, dibattiti, spettacoli teatrali ed iniziative similari;

b) pubblicazioni e mostre;

c) ricerca, raccolta, conservazione, studio e divulgazione della conoscenza dei documenti e delle testimonianze della cultura locale in tutte le sue varietà di forme ed aspetti;

d) ricerca, raccolta, conservazione, studio e divulgazione della conoscenza di materiale archeologico ed etnografico;

e) promozione di iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente sia naturale che urbanistico, ivi compresa la toponomastica tradizionale.

Il Circolo culturale inoltre:

1) promuove ed organizza annualmente la "Fiesta de la Mont" con l'intento di fare di essa una occasione di incontro e di scambio culturale a livello popolare;

2) promuove iniziative per la riproposta di tradizioni locali.

Nella attuazione delle sue iniziative il "Gruppo Ricerche Chei del Talpa" opera anche in collaborazione con la scuola ed altri Enti ed Associazioni.

Art.4 Il Circolo culturale si intende costituito da quanti sono intervenuti alla stipula dell'atto costitutivo e da quanti aderiranno in seguito al Circolo stesso.

Art.6 Il Circolo può associarsi ad organizzazioni culturali che si propongono fini analoghi a quelli del Circolo stesso.

Art.7 Sono organi del Circolo culturale:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Presidente;

c) il consiglio direttivo;

d) il collegio dei probiviri;

e) il collegio dei revisori dei conti.

Art.8 I Soci

Si considerano soci del Circolo culturale quanti versano annualmente la quota associativa.

I versamenti non sono rivalutabili ne ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno nel caso di scioglimento del Circolo.

Tali versamenti non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

I Soci minori di 14 anni, partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

L'adesione al Circolo Culturale è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art.9 L'anno sociale coincide con l'anno solare.
La quota di associazione è stabilita dalla assemblea dei soci.

Ai soci viene rilasciata una tessera di iscrizione al Circolo, previo parere favorevole del Consiglio direttivo.

Art.10 La qualifica di socio si perde:

a) per dimissione accolte dall'assemblea;

b) per delibera di due terzi dell'assemblea per attività contraria allo statuto, salva la possibilità di appello ai probiviri.

Art.11 L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.

La convocazione avviene mediante idonei criteri di pubblicità.

Viene convocata dal Presidente:

a) di sua iniziativa;

b) su richiesta del Consiglio Direttivo;

c) su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci.

Art.12 L'assemblea è valida a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, un'ora dopo, con qualunque numero di presenti.

Art.13 Il Circolo culturale è amministrato da un Consiglio direttivo composto da:

a) il Presidente

b) n. 6 Consiglieri (compreso il Vice Presidente).

Art.14 Il Consiglio direttivo coordina l'attuazione delle attività decise dall'assemblea, cura il tesseramento, prepara le assemblee, mantiene i contatti con altri Enti ed Associazioni.

Art.15 Il Presidente rappresenta l'associazione e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee. In caso di impedimento lo sostituisce in ogni sua funzione il Vice Presidente o il consigliere più anziano di età.

Art.16 Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei consiglieri. Esso ha la durata di un anno e rimane in carica fino alla assemblea generale dei soci successiva alla scadenza del mandato.

Art.17 L'assemblea elegge:

a) un Presidente,

b) un Vice Presidente;

c) n. 5 Consiglieri.

Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessa dalla carica prima del compimento del mandato viene sostituito dal socio che ha avuto il maggior numero di voti tra i non eletti.

Art.18 Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno:

a) un segretario amministrativo;

b) un tesoriere.

Art.19 Il segretario amministrativo ed il tesoriere congiuntamente:

a) redigono i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee;

b) curano la contabilità del Circolo Culturale.

Art.20 Patrimonio ed esercizio sociale.

1) Il patrimonio è costituito da:

a) beni immobili e mobili che diverranno di proprietà del Circolo;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

2) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote sociali;

b) introiti derivanti da manifestazioni;

c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

3) L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consultivo e quello preventivo del successivo esercizio e depositati presso la sede i 5 giorni che precedono l'assemblea ordinaria per la relativa approvazione.

4) Al Circolo Culturale è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

5) Il Circolo ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.21 Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea dei soci.

Durano in carica per un anno e decidono pro bono et aequo sulle controversie tra i soci e tra questi ed il Consiglio direttivo.

Art.22 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dalla assemblea. Essi possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art.23 Il presente statuto può essere modificato, per quanto riguarda la modifica dell'oggetto, della durata e degli organi, dell'assemblea, con deliberazione approvata da almeno due terzi degli associati.

Art.24 Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato dalla assemblea cui partecipano almeno due terzi dei soci e la deliberazione è valida se raccoglie il voto di almeno due terzi dei presenti. Detta assemblea dispone del patrimonio sociale secondo gli scopi del circolo e stabilisce i modi di liquidazione, destinando in ogni caso gli utili risultanti a scopi di pubblica utilità nell'interesse del Comune di Montereale Valcellina.

Art.25 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.

Montereale Valcellina, 23 giugno 1998


Il Presidente
(Ivan Alzetta)